La nuova legge altoatesina sulla tutela della natura

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato la seguente legge, e il Presidente della Provincia la certifica:

Art. 1
Ambito di applicazione

Questa legge regola la tutela degli animali selvatici, delle piante selvatiche, dei loro habitat e la protezione dei fossili e dei minerali.

V. SEZIONE
PROTEZIONE DEI MINERALI E DEI FOSSILI

Art. 23
Protezione dei fossili

1. la raccolta e l'estrazione di fossili è vietata in Alto Adige.
2. il direttore della Ripartizione provinciale per la natura e il paesaggio può, previo parere del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, concedere l'autorizzazione a raccogliere ed estrarre fossili esclusivamente per scopi scientifici e didattici e per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali.

Art. 24
Protezione dei minerali

1. la raccolta e l'estrazione di minerali in Alto Adige sono soggette al rilascio di un'apposita autorizzazione.
2. in mancanza di un divieto da parte del proprietario del terreno, il direttore della Direzione provinciale della natura e del paesaggio autorizza la raccolta e l'estrazione di minerali solo a persone che:
(a) Sono membri di un'associazione affiliata all'associazione provinciale dei collezionisti di minerali,
b) sono membri di un'associazione di collezionisti di minerali situati al di fuori del territorio nazionale e chiedono attraverso l'associazione nazionale di raccogliere per un periodo di tempo limitato,
c) sono in grado di dimostrare una particolare esperienza e competenza nella materia.
(3) L'autorizzazione è limitata nel tempo e personale e viene concessa solo a persone di età superiore ai 14 anni.
(4) L'autorizzazione a raccogliere ed estrarre minerali non può essere concessa per aree protette come monumenti naturali, biotopi, aree coperte da piani territoriali sovracomunali, parchi naturali o aree in cui la raccolta è vietata. Tuttavia, può essere concesso per scopi scientifici e didattici o per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, a condizione che sia stato rilasciato un parere positivo in tal senso dal Museo di Scienze Naturali.

Art. 25
Raccolta e smantellamento

1) La raccolta di singoli minerali e fossili non è considerata raccolta.
2. per l'escavazione di minerali e fossili è permesso l'uso di attrezzature comuni, costituite da mazzuoli o martelli fino a cinque chilogrammi, scalpelli fino a 40 centimetri di lunghezza, pale, picconi e altri mezzi manuali. L'uso di trivelle di qualsiasi tipo, di esplosivi e di dispositivi di sollevamento idraulici deve essere autorizzato dal direttore della divisione statale della fauna selvatica e del paesaggio.
3. dopo lo scavo, il sito deve essere messo in ordine prima di essere abbandonato. La copertura vegetale deve essere ripristinata e il sito deve essere paesaggistico per riflettere le caratteristiche uniche della zona.

VII SEZIONE
ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 29
Supervisione e controllo

1. Il rispetto della presente legge è controllato dal personale del Dipartimento Nazionale della Natura e del Paesaggio e dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, assegnato a questo compito dal rispettivo direttore, dal Corpo Forestale Nazionale e dalla polizia municipale.

Art. 30
Confisca

1. in caso di violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali selvatici o dei fossili e minerali, tutti gli animali o le loro forme di sviluppo e tutti i fossili e minerali sono confiscati per via amministrativa.
(2) Chiunque rifiuti di consegnare i beni di cui al paragrafo (1) è passibile di una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo previsto dall'articolo 31 (vedi sotto) per il reato corrispondente.
...
4. i fossili e i minerali confiscati sono consegnati al Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige.

Art. 31
Sanzioni amministrative

...
13. chiunque viola le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, relative alla raccolta e all'estrazione di fossili, ovvero raccoglie minerali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 1, ovvero viola le condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, o all'articolo 24, è punito con la sanzione amministrativa di 300,00 Euro. La stessa ammenda amministrativa è inflitta a chiunque non produca l'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, o all'articolo 24, su richiesta dell'autorità di controllo.
14. chi utilizza strumenti diversi da quelli previsti dall'articolo 25, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di 200,00 Euro.
15. chi non provvede al ripristino della copertura vegetale e del terreno di cui all'articolo 25, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa di 300,00 Euro.